isabellaConsiderato Che con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, la Corte Costituzionale ha definitivamente accertato che l’IVA sulla TIA non va applicata stabilendo in maniera inequivocabile e definitiva che la Tariffa di Igiene Ambientale ha natura tributaria al pari della vecchia TARSU.

Che, in particolare, in sentenza si legge testualmente al paragrafo 7.2.3.6. che: “Un altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA”.

Che con questa sentenza si ha, quindi, la certezza giuridica che l’IVA non è assolutamente dovuta sulle bollette relative alla TIA.

Che le sentenze della Corte Costituzionale hanno natura meramente interpretativa, pertanto si rende possibile la restituzione dell’IVA anche per gli anni precedenti.

Accertato che l’imposta non va corrisposta.

La sottoscritta Consigliera Provinciale interroga il Presidente per sapere:
- a quanto ammontano le somme pagate a HERA per la Tariffa di Igiene Ambientale e più precisamente quanto ha pagato l’amministrazione provinciale a titolo di IVA;
- se ritiene di chiedere l’immediata restituzione di quanto illegittimamente pagato a HERA;
- se ritiene di diffidare HERA affinché - a seguito dei principi giuridici evidenziati nella sentenza della Corte Costituzionale - si astenga dall’addebitare l’IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale per le bollette che dovrà emettere, e contestualmente invitarla a restituire quanto pagato anche dai cittadini;
- se non ritiene opportuno che questa amministrazione provinciale, a tutela degli interessi dei cittadini, attivi un adeguato servizio di informazione ed assistenza nella fase di restituzione delle somme illegittimamente pagate.

Isabella Castagnoli
Consigliera Provinciale PDL

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